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Come diventare Fotografo professionista: Inquadramento fiscale

Come diventare fotografo professionista?

Siete ancora indecisi su cosa fare da grandi? La fotografia è la vostra passione più grande e sareste contenti di trasformarla in mestiere? Eseguite lavori saltuari e avete capito che è quello il lavoro che vorreste fare? Bene, mettetevi in regola.

L’attività del fotografo è da sempre vista come una pseudo professione al limite tra l’artista e l’artigiano. E’ naturale allora che ci siano enormi difficoltà nell’associarla ad un lavoro vero e proprio, soprattutto se svolto in maniera intermittente e il cui guadagno non è il principale nella vostra vita.

Prendendo spunto dalle mie esperienze vi chiarirò quali sono le dinamiche per trasformare la vostra passione in un lavoro e vi indicherò le fonti da cui trarre le informazioni più utili e attendibili.

All’inizio della mia attività lavorativa mi è capitato di svolgere lavoretti per i quali bastava la ricevuta di prestazione occasionale per attestare i miei adempimenti fiscali. Questo modo di lavorare, però, si è sempre dimostrato limitativo e, in effetti, occasionale. Volevo avere la possibilità di farmi un po’ di pubblicità, di chiedere ingaggi e anche di lavorare autonomamente senza restrizioni. La mia paura più grande, in un inquadramento fiscale effettivo, era quella di dovere pagare onerosi tributi anche in assenza di lauti profitti. Insomma, non volevo essere svenato dalle tasse e guadagnare meno di quanto spendevo.

Leggendo qua e la per il web, chiedendo ai commercialisti e visitando i siti delle maggiori associazioni di fotografi in Italia, ho finalmente capito quello che sarebbe stato il mio modus operandi nell’intricato universo della burocrazia fiscale italiana.

Il fotografo, in quanto libero professionista, non deve essere soggetto agli stessi oneri fiscali del commerciante. Il libero professionista opera in un settore completamente diverso, a patto che non venda articoli per fotografia, e pertanto godrà di determinate agevolazioni.

Tralascio le altre categorie e mi concentro sulla Libera Professione, fotografo freelance senza studio fotografico e senza sede fissa.

La prima cosa da fare per diventare Fotografo libero professionista è aprire una Partita IVA. L’apertura della partita IVA è del tutto gratuita e si fa presso l’Agenzia delle Entrate del Territorio di residenza. Poi bisogna richiedere la licenza di Pubblica Sicurezza presso la Questura del comune di appartenenza. Dovrete qui comunicare se il lavoro sarà ambulante o in forma fissa. Se volete svolgere attività presso uno studio, l’iter da seguire è lo stesso ma con modalità leggermente differenti. Per questo argomento rimando al sito del Comune di appartenenza e al sito dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti. In seguito va fatta l’iscrizione all’Inps e all’Inail.

La cosa fondamentale è che non abbiamo spese fiscali se non quelle relative al guadagno effettivo. Per maggiori informazioni vi invito a contattare un funzionario competente.

Di seguito trovate un testo abbastanza esaustivo tratto dal sito ufficiale dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti. Per gli altri inquadramenti fiscali possibili cliccate qui.

L’ATTIVITA’  DESCRITTA COME LIBERA PROFESSIONE

Indispensabile, per la lettura di questo paragrafo, la lettura approfondita delle schede dedicate in specifico a questo argomento, a lungo rimasto controverso, fino alla Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17/7/1996.

  1. L’iscrizione all’Ufficio Iva e tutti gli obblighi. Il codice di attivita’ prima del 2008 era e’ il 74.81.1 (Studi fotografici) indipendentemente dal fatto che esista uno studio inteso come locale adibito alla fotografia. Si tratta di una dizione generica, che comunque racchiude tutte le attivita’ fotografiche di ripresa, di qualsiasi tipo, compresa quella libero-professionale.
    Attualmente e’: 74.20.19 (studi fotografici e attivita’ di ripresa di ogni genere) e 74.20.20 (laboratori fotografici per sviluppo e stampa conto terzi).
    Esiste anche il codice 74.20.11, attivita’ di fotoreporter; si tratta del codice generato dalla trasmigrazione del vecchio codice 92.40.0, come giornalista. Al momento attuale, sconsigliamo il codice come “fotoreporter”, perche’ rischia di far confrontare la propria attivita’ con quella di giornalisti di penna.

  2. La licenza di Pubblica Sicurezza, da richiedersi al Questore della Provincia ove si esercitera’ l’attivita’, va comunque richiesta, anche in assenza di studio.
    Resta il problema legato al fatto che la licenza cosi’ come ora concepita NON Licenza di Pubblica Sicurezza, da richiedersi al Questore della Provincia ove si esercitera’ l’attivita’. In realta’ tale licenza e’ stata ABROGATA dal dlgs 112 del 31 marzo 1998, articolo 164, punti 1, comma f), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L del  21 aprile 1988 (supplemento della G.U. n 92/1998).
    Ai sensi della nuova legge, occorre unicamente dare “comunicazione tempestiva” dell’inizio dell’attivita’, con una lettera raccomandata al Questore.
    Incredibilmente, tuttavia, moltissime Questure sono ancora disinformate di tale legge, anche perche’ il ministero degli Interni non ha diramato una circolare esplicativa, a loro volta in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della Funzione Pubblica…
    Cosi’, puo’ capitare che le Questure si comportino ancora in modo difforme.
    Alla licenza (ora abrogata) non e’ piu’ collegato il pagamento (dal 1.1.1996) della tassa di concessione governativa, ma esiste ancora l’obbligo di comunicazione preventiva, come spiegato sopra.

  3. Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si esercitera’ l’attivita’.
    Non va fatta. Se l’attivita’ e’ effettivamente libero professionale, non strutturata in forma di impresa, e’ un nonsenso l’iscrizione al registro ditte, a meno che l’attivita’ non venga esercitata in forma societaria. In questo caso, e’ obbligatoria l’iscrizione al REA (non obbligatoria se l’attivita’ professionale e’ esercitata dal singolo libero professionista).

  4. Iscrizione all’Albo Artigiani (sempre provinciale).
    Non va fatta. L’artigiano e’ una figura particolare di imprenditore, ma nel nostro ordinamento resta pur sempre un imprenditore. Conseguentemente, un’attivita’ gestita in forma di non-impresa e’ necessariamente non artigiana (vedi anche nota del Ministero del Commercio, Industria ed artigianato n.123207 del 3 marzo 1997).

  5. Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, gestione separata Inps.
    Evidentemente, ed in diretta conseguenza del punto 6), non va fatta come artigiano, ma E’ OBBLIGATORIA come lavoratore autonomo, che si iscrive alla gestione separata INPS dei liberi professionisti (legge 335/95), soggiacendo cosi’ ad un prelievo che varia di anno in anno ed e’ in percentuale sugli utili effettivi (vedi www.inps.it) sul reddito effettivo, per la costituzione della pensione.

  6. Iscrizione alle liste INAIL, per l’assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro. Se vengono utilizzate attrezzature elettriche, si’. Rivolgersi alla sede di zona dell’Inail.

  7. Altre iscrizioni (sindacati, associazioni, ecc).
    Valgono le stesse indicazioni fornite per l’iter normale, da impresa.

Alcune associazioni, come accennato, per motivi soggettivi di struttura (difesa dell’attivita’ in forma esclusivamente artigianale) preferiscono non accettare la possibilita’ di esercizio della professione in forma libero-professionale.

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